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L'associazione

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CAPODANNO IN PARADISO
Dedicata alla memoria del giovane Giuseppe Trento una nuova associazione culturale

Si chiama “Fondazione Capodanno in Paradiso”,’associazione di volontariato nata a Cariati in memoria di Giuseppe Trento, il giovane che, nella notte del 30 dicembre 2003 ha perso la vita in un incidente sulla Statale 106. Costituitasi legalmente l’8 settembre, è stata ufficialmente presentata nel corso di una conferenza stampa il 20 novembre scorso dai genitori del ragazzo scomparso, Gemma Russo e Antonio Trento che, animati da una profonda fede che li ha sostenuti in questa difficile “prova” della loro vita, hanno spiegato di aver scelto il giorno in cui la Chiesa ricorda la nascita di Maria “perché Ella è quella che ha sempre impersonato la dimensione più alta del servizio, del silenzio operoso, della serena concretezza e dello spazio accogliente che fa da sfondo alla straordinaria novità che il Figlio ha portato sulla terra e che, alla fine dei secoli, vedrà il mondo unito nella fraternità universale”. Sono questi, infatti, i principi a cui si ispira la Onlus e che vedrà la sua azione di crescita spirituale e sociale rivolta, in modo particolare, ai giovani del nostro territorio, ma anche di tutta la regione. “L’Associazione ha lo scopo di essere punto di incontro e di confronto di idee e di iniziative sensibilizzanti – ci ha detto la mamma di Giuseppe, l’insegnante Gemma Russo, in qualità di Presidente - per quanti credono nell’Amicizia, nella Nonviolenza, nel rispetto delle minoranze, nell’impegno sociale, nella formazione preventiva, nel rispetto e nell’evoluzione dei diritti dell’uomo, nei valori etici e culturali”. Come impegno immediato dell’Associazione, la promozione di attività di prevenzione nel settore della circolazione stradale, specialmente nei confronti delle giovani generazioni, in collaborazione con gli Enti preposti, le Scuole e le altre realtà associative operanti sul territorio. Su questo fronte, è stata già stata siglata la “Carta europea della sicurezza stradale”, con un progetto realizzabile nei prossimi 4 anni, che prevede incontri di formazione e attività collegate, appunto, alle regole della sicurezza stradale. È il modo migliore per onorare la memoria di in ragazzo i cui profondi valori umani e professionali hanno lasciato indimenticabili segni in quanti lo hanno conosciuto.

MARIA SCORPINITI



Statuto dell’Associazione di volontariato
“ Fondazione Capodanno in Paradiso ”

Costituzione - Denominazione - Sede
Articolo 1


È costituita con sede in Cariati Marina (CS) alla Via Cristoforo Colombo 81, in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l’iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l’Associazione di Volontariato denominata: Associazione di volontariato “Fondazione Capodanno in Paradiso”, dedicata alla memoria di Giuseppe Trento, scomparso il 30 dicembre 2003, all’età di 26 anni, vittima di un incidente stradale, i cui profondi valori umani e professionali hanno lasciato indimenticabili segni in quanti lo hanno conosciuto.
L’Associazione può variare la propria sede legale o istituire sedi operative o secondarie con delibera del Consiglio Direttivo e senza dover modificare il presente statuto.

L’associazione ha durata illimitata; i suoi contenuti e la sua struttura sono democratici.


Articolo 2


L’Associazione “Fondazione Capodanno in Paradiso”, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e, nell’ambito territoriale della Regione Calabria, finalizza la propria attività alla costruzione di una società equa e solidale che consenta alle giovani generazioni la realizzazione personale e collettiva, attraverso ogni forma professionale e artistica. Essa può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. Tali attività verranno ad ogni modo esercitate in via del tutto marginale.


Finalità e attività


Articolo 3


L’associazione persegue finalità di promozione e solidarietà sociale. Essa ha lo scopo di essere punto di incontro e di confronto di idee e di iniziative sensibilizzanti per quanti credono nell’Amicizia, nella Nonviolenza, nel rispetto delle minoranze, nell’impegno sociale, nella formazione preventiva, nel rispetto e nell’evoluzione dei diritti dell’uomo, nei valori etici e culturali. Vuole impegnarsi in particolare nel riconoscere, promuovere e valorizzare azioni di prevenzione nel settore della circolazione stradale, specialmente nei confronti dei giovani.
Essa svolge le seguenti attività:
formazione e promozione di comportamenti responsabili finalizzati alla sicurezza stradale soprattutto nelle giovani generazioni;di sensibilizzazione e iniziative dirette agli Enti preposti con l’obiettivo di migliorare il grado di sicurezza nella circolazione stradale;dei diritti civili e promozione dell’alto valore dell’impegno personale nel compiere con amore il proprio dovere quale caratteristica fondante una società a misura d’uomo;e solidarietà, secondo le disponibilità, verso persone vittime di incidenti stradali, senza limitazione di razza, cultura e nazionalità;al soccorso civile e alle attività di volontariato.

Articolo 4


Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà aderire alle iniziative di altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.


Soci


Articolo 5


Possono diventare soci dell’Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione, mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio é subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.


Articolo 6


La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.


Diritti e doveri dei soci


Articolo 7


I soci si dividono nelle seguenti categorie:
A. fondatori
B. onorari
c. volontari
Sono soci fondatori i volontari che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo;onorari sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza: sono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri soci.
soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali, e sottoscrivono le quote associative;
I Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8

La qualità di socio si perde:
a) per morte;
b) per morosità;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti, anche se non ripetuti, di rilevante gravità.
La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea, in tal caso il socio è comunque sospeso da ogni attività sociale.



Articolo 9


Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori, pur non assumendo la qualifica di soci, tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma, a richiesta, possono essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione. Il Segretario curerà di annotare su apposito registro i nominativi dei sostenitori, registrando l’entità del contributo e la data di erogazione.


Organi Sociali e Cariche Elettive


Articolo 10


Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. il Tesoriere;
e. il Segretario;
f. il Collegio Sindacale.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.


Articolo 11


L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente ed è da questi convocata:

almeno una volta all’anno (entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio) per l’approvazione del rendiconto economico e/o bilancio consuntivo;qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati;

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera raccomandata oppure mediante avviso consegnato a mano a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi, in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, oppure con l’esposizione all’albo dell’associazione ovvero via fax o e-mail, almeno 10 giorni prima. L’avviso di convocazione deve contenere: il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima e la sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Articolo 12


L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti; in entrambi i casi non sono ammesse più di una delega pro capite. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti (50%+1 dei presenti aventi diritto al voto).

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

discute ed approva il conto economico e/o bilancio preventivo e consuntivo;il programma generale annuale di attività;il Regolamento di funzionamento dell’Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo;l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 8;e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
L’Assemblea straordinaria delibera:
sulla nomina del Presidente;nomina dei componenti il Consiglio Direttivo; modifica dello Statuto;

sullo scioglimento dell’Associazione;
sulla devoluzione del patrimonio;
sulla revoca, qualora sussistano gravi e fondate ragioni, del Consiglio Direttivo;responsabilità degli amministratori.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, sia nel primo che nel secondo caso, è prevista una seconda convocazione. Nelle situazioni sopra menzionate non sono ammesse più di una delega pro capite.



Consiglio Direttivo


Articolo 13


Il Consiglio Direttivo è composto da un numero pari di Consiglieri eletti fra i soci variabile da 6 a 10, più il Presidente; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.


Articolo 14


Nelle delibere di atti che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.

Articolo 15


Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.
La convocazione è fatta a mezzo comunicazione scritta, fax, e-mail e avviso, affisso nella sede sociale almeno 10 giorni prima della riunione.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri.Il Consigliere che risulti ingiustificatamente assente a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade automaticamente dalla carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.


Articolo 16


Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;il tesoriere e/o il segretario;il Regolamento di funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;all’Assemblea il programma annuale delle attività;annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e/o il bilancio preventivo e consuntivo da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;procure generali e speciali;e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;in ordine all’esclusione dei soci come da art. 8.


Articolo 17


Qualora vengano a mancare in modo irreversibile uno o più componenti il Consiglio Direttivo, esso provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I membri così designati o eletti durano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di cui entrano a far parte.



Il Presidente


Articolo 18


Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli successivamente alla ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.



Il Tesoriere


Articolo 19


Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria e amministrativa dell’Associazione e della tenuta dei libri contabili.
È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Cura la redazione del conto economico, dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.



Il Segretario


Articolo 20


Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. È altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla Legge 196/2003.



Il Collegio Sindacale


Articolo 21


La gestione dell’Associazione è controllata dal collegio sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti , eletti dall’Assemblea dei Soci. I Sindaci durano in carica 3 anni e sono rieleggibili; nessun compenso è dovuto ai membri del collegio.



Patrimonio, esercizio sociale e bilancio


Articolo 22


L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 23


Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
quote associative e contributi dei simpatizzanti;di privati, dello Stato, di Enti o Istituzioni, pubblici e privati, di Organismi internazionali finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione.


Articolo 24


Il patrimonio sociale è costituito da:
beni immobili e mobili;

azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
donazioni, lasciti o successioni;
altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.




Articolo 25


Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.



Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni



Articolo 26

Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 16 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.


Disposizioni finali


Articolo 27


Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.


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